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DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO
Articolo 1
E' costituita a Milano una
associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI
NATURALISTI ITALIANI", in sigla "A.F.N.I.".
Articolo 2
L'associazione ha sede legale in
Budoia (PN), via della Liberazione n. 6, ed ha durata illimitata.
Articolo 3
L'associazione non ha scopo di
lucro e si propone di:
- documentare e divulgare le caratteristiche degli ambienti naturali
nel loro più assoluto ed incondizionato rispetto
- sensibilizzare i cittadini sulle esigenze dell'ambiente e sulla
necessità di una sua tutela
- stimolare nei cittadini una crescita culturale nell'ambito delle
scienze naturali
- divulgare nuovi intendimenti in materia di fotografia
naturalistica (tecnici, artistici, ecc.) con particolare riferimento
all'etica del fotografo, tesa al rispetto dell'ambiente naturale e,
in particolare nei confronti di quanto è direttamente oggetto del
lavoro di documentazione
- promuovere ogni genere di iniziativa necessaria per la tutela
dell'ambiente o di particolari biotipi e loro ecosistemi
- denunciare danneggiamenti o alterazioni arrecati agli ambienti
naturali ed alle specie viventi
Articolo 4
Per il raggiungimento dello scopo
sociale l'associazione potrà:
- organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, mostre,
concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti
con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui
l'associazione è sorta
- pubblicare illustrazioni, saggi e scritti in materia
ambientalista.
L'associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività
culturali connesse all'ambiente, alla natura e alla fotografia.
A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e
collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare
attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è nata.
Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di
giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione,
l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche
di fondi.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra
indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di
quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
Articolo 5
PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO
AVANZI DI GESTIONE
Il patrimonio dell'associazione è
costituito dai beni mobili e immobili che pervengono
all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da
parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi
netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle
seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono
all'associazione
- dei redditi derivanti dal suo
patrimonio
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento
da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e quella
annuale che tutti i soci dovranno versare entro tre mesi dall'inizio
dell'esercizio sociale.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o
di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato al momento
dell'iscrizione o a quello annuale. E' comunque facoltà degli
aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo
perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento della associazione, né in caso di morte, di recesso o
di esclusione dalla associazione può farsi luogo alla restituzione
di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo
sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né
per successione a titolo universale.
Articolo 6
L'esercizio sociale inizia il 1
(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 gennaio di ciascuno anno il Consiglio direttivo è
convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto
consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per
l'esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
I rendiconti debbono restare depositati presso la sede
dell'associazione nei 30 (trenta) giorni che precedono l'assemblea
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro
che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 7
All'associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano stabilite per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
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