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LO STATUTO - Titolo I


DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita a Milano una associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI NATURALISTI ITALIANI", in sigla "A.F.N.I.".

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Budoia (PN), via della Liberazione n. 6, ed ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

  • documentare e divulgare le caratteristiche degli ambienti naturali nel loro più assoluto ed incondizionato rispetto
  • sensibilizzare i cittadini sulle esigenze dell'ambiente e sulla necessità di una sua tutela
  • stimolare nei cittadini una crescita culturale nell'ambito delle scienze naturali
  • divulgare nuovi intendimenti in materia di fotografia naturalistica (tecnici, artistici, ecc.) con particolare riferimento all'etica del fotografo, tesa al rispetto dell'ambiente naturale e, in particolare nei confronti di quanto è direttamente oggetto del lavoro di documentazione
  • promuovere ogni genere di iniziativa necessaria per la tutela dell'ambiente o di particolari biotipi e loro ecosistemi
  • denunciare danneggiamenti o alterazioni arrecati agli ambienti naturali ed alle specie viventi

Articolo 4

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

  • organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, mostre, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita
  • mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta
  • pubblicare illustrazioni, saggi e scritti in materia ambientalista.

L'associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività culturali connesse all'ambiente, alla natura e alla fotografia.
A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è nata.
Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5
PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO
AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato al momento dell'iscrizione o a quello annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 6

L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 gennaio di ciascuno anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 30 (trenta) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 7

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

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