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LO STATUTO - Titolo II


SOCI

Articolo 8

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci dell'associazione:

  • i soci fondatori
  • i soci ordinari
  • i soci onorari.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari.
Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con il versamento della quota sociale.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente.
Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione alla prima riunione successiva. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. In orni caso il socio la cui condotta nuoccia al decoro dell'associazione o sia chiaramente in contrasto con lo scopo sociale ed i contenuti del presente statuto, sarà espulso ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo. In particolare, sarà oggetto di espulsione il socio che per qualunque motivo arrechi danno al patrimonio naturale e/o alle specie viventi. Eventuale richiesta di riammissione all'associazione dovrà essere preventivamente approvata dallo stesso consiglio direttivo.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Sono soci onorari coloro i quali, su delibera del consiglio direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari salvo il versamento della quota sociale.

 

 

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