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ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi
dell'associazione:
Articolo 10
L'Assemblea è
composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per
l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni
qualvolta il Consiglio direttivo, o il Collegio dei Revisori dei
Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da
almeno il 20% dei suoi soci.
L'assemblea è convocata dal Presidente.
La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria
deve avvenire con avviso scritto da spedire ai soci, e quando
possibile a mezzo di comunicazione sulla stampa periodica nazionale,
almeno trenta giorni prima della data stabilita e deve contenere
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione,
nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti
almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti. Essa decide a maggioranza di voti presenti.
Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno
la metà dei soci in prima convocazione mentre in seconda
convocazione l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei
presenti; l'assemblea comunque deciderà a maggioranza di voti dei
presenti.
Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei
due terzi dei soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.
Le votazioni avvengono secondo le modalità decise dai partecipanti;
ogni socio può rappresentare in assemblea solo sé stesso.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del
presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o
dissenzienti.
Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli
stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine
del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea:
-
approva il
rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio
direttivo
-
provvede alla
nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti
-
delinea gli
indirizzi generali dell'attività dell'associazione
-
delibera sulle
modifiche al presente statuto
-
approva gli
eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell'attività dell'associazione
-
delibera lo
scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la
devoluzione del suo patrimonio
-
delibera sugli
altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo
Articolo 11
L'associazione è
amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di
cinque ad un massimo di undici membri. L'assemblea, di volta in
volta, determinerà il numero complessivo dei componenti del
Consiglio direttivo;
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi
membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al semestre su
convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il
Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta
dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nel quale ha voto
decisivo in caso di parità.
Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti
l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica
dell'associazione.
Tra l'altro, il
consiglio direttivo:
-
predispone il
rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale
sull'attività da svolgere, che sarà poi sottoposto
all'assemblea dei soci
-
stabilisce la data
dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta
l'anno e chiede la convocazione dell'assemblea straordinaria dei
soci ogni qualvolta lo reputi necessario
-
dà esecuzione
alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di
ordinaria e straordinaria amministrazione
-
emana, se vi è il
caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto
per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla
ratifica dell'assemblea dei soci
-
amministra il
patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le
questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea
-
stabilisce la
quota minima di versamento iniziale e annuale
-
delibera
sull'espulsione dei soci dall'associazione.
Tutte le cariche
sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a
titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse
dell'associazione.
Con le dimissioni di uno o più consiglieri è facoltà del
consiglio stesso cooptare altri soci fondatori o in difetto ordinari
e onorari. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il
consiglio direttivo comportano in ogni caso la decadenza di tutto lo
stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove
elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.
Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente
per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta
assemblea.
Articolo 12
Al Presidente
dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa
di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del
Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
Articolo 13
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta
questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova
dell'impedimento del Presidente.
Articolo 14
Il Segretario svolge
la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del
Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio
direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano
necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione
dell'associazione.
Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle
Assemblee, del Consiglio direttivo e il libro degli aderenti
all'associazione
Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'associazione.
Articolo 15
Il Collegio dei
Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due
supplenti.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di
Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le
norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio
direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei
Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze delle
assemblee e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza
diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.
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