Ritorna alla home page

visita il sito !

| home | chi siamo | contatti | guestbook |





   
   Titolo I
 Titolo II
 
 Titolo IV
   
Chi siamo
Il nostro scopo
Attività

 
AFNI notizie
Lavoro delle sezioni
L'argomento del mese
Itinerari
Pubblicazioni
Links
Fotogalleria
asferico 

 

 

.

LO STATUTO - Titolo III


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea dei Soci dell'associazione

  • il Consiglio direttivo

  • il Presidente

  • il Collegio dei Revisori dei Conti


Articolo 10

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi soci.
L'assemblea è convocata dal Presidente.
La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da spedire ai soci, e quando possibile a mezzo di comunicazione sulla stampa periodica nazionale, almeno trenta giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa decide a maggioranza di voti presenti.
Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti; l'assemblea comunque deciderà a maggioranza di voti dei presenti.
Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.
Le votazioni avvengono secondo le modalità decise dai partecipanti; ogni socio può rappresentare in assemblea solo sé stesso.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea:

  • approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo

  • provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

  • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione

  • delibera sulle modifiche al presente statuto

  • approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione

  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio

  • delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo

Articolo 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. L'assemblea, di volta in volta, determinerà il numero complessivo dei componenti del Consiglio direttivo;
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al semestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro, il consiglio direttivo:

  • predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all'assemblea dei soci

  • stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e chiede la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario

  • dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione

  • emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci

  • amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea

  • stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale

  • delibera sull'espulsione dei soci dall'associazione.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
Con le dimissioni di uno o più consiglieri è facoltà del consiglio stesso cooptare altri soci fondatori o in difetto ordinari e onorari. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano in ogni caso la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Articolo 12

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Articolo 13

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e il libro degli aderenti all'associazione
Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'associazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

 

 

© AFNI Associazione Fotografi Naturalisti Italiani - Tutti i diritti riservati