|
SCIOGLIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Lo scioglimento dell'associazione
deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei
soci.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha
l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge,
e fatta salva comunque ogni diversa destinazione imposta dalla
legge.
Articolo 17
Qualunque controversia sorgesse in
dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, e
che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio
di un Collegio composto da tre arbitri amichevoli compositori che
giudicheranno secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale.
Ogni parte contendente sceglierà il proprio arbitro mentre il terzo
che avrà la veste di Presidente sarà scelto di comune accordo. In
mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta
delle parti il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.
Articolo 18
Per tutto quanto non contemplato
nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice
Civile e alle leggi in vigore.
* * * |